Fonte: MySolution
IN BREVE
MANOVRA 2026
La Legge di Bilancio 2026
Legge 30 dicembre 2025, n. 199
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30 dicembre 2025, n. 301 – S.O. n. 42) delinea la manovra finanziaria per il triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Tra le diverse novitĂ si segnala:
- revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito 28.000 â 50.000 euro. Resta confermato l’accorpamento dei primi due scaglioni giĂ introdotto precedentemente;
- iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1° gennaio 2026 â 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base all’investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE;
- imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni (maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte nuove regole sulla deducibilitĂ degli interessi passivi e sulla determinazione del reddito d’impresa;
- famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi;
- riscossione: prevista una nuova “definizione agevolata” (rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione, facilitando la regolarizzazione delle pendenze.
IRPEF
Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dellâACI
Agenzia delle Entrate, Comunicato 23 dicembre 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato lâannuale comunicato dellâAgenzia delle Entrate con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dallâACI. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale, secondo quanto previsto dallâart. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.
Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta nellâart. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, è stata riformata dalla legge di Bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025).
In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50% dellâimporto corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
IVA
La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione âorizzontaleâ o âesternaâ), giĂ a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 â anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
Lâeventuale credito eccedente i 5.000 euro potrĂ invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterĂ il visto di conformitĂ rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa allâapposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dallâorgano incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti âvirtuosiâ che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo dâimposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dellâindicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro allâanno, dallâapposizione del visto di conformitĂ per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo dâimposta 2025 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo dâimposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto lâesonero per importi fino a 70.000 euro.
Per il periodo dâimposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrĂ avvenire esclusivamente con modalitĂ telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito lâutilizzo dellâhome banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano lâimporto annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dellâistanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrĂ proseguirne lâutilizzo (codice tributo 6099 â anno 2024) fino a quando non sarĂ presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, allâinterno della quale il credito dellâanno precedente sarĂ , per cosĂŹ dire, ârigeneratoâ andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.
Ricordiamo che:
- è vietato lâutilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena lâapplicazione di una sanzione del 50% dellâimporto indebitamente compensato);
- è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione âorizzontaleâ o âesternaâ dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta âverticaleâ o âinternaâ, ossia la compensazione dei predetti crediti con lâIVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Fino allâammontare di 30.000 euro lâeccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessitĂ di prestare la garanzia o lâasseverazione.
IRPEF
Le nuove regole di tracciabilitĂ delle spese di trasferta e di rappresentanza
Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E
LâAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novitĂ introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).
Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dellâobbligo di tracciabilitĂ dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilitĂ dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).
IVA
La detrazione IVA per le fatture a cavallo dâanno
La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se lâoperazione è stata effettuata in tale mese, ma lâultima parte dellâart. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce unâeccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nellâanno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in piĂš per ricevere ed annotare, potendo âretrodatareâ la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
ADEMPIMENTI
Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti normativi o difficoltĂ operative per imprese e cittadini.
Di seguito in sintesi le principali novitĂ .
Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici
La novitĂ piĂš rilevante in ambito fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi. Lâentrata in vigore dei nuovi Testi Unici â che riordinano sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro â è stata posticipata al 1 gennaio 2027.
Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.
Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dallâaltro offre a imprese e professionisti un anno in piĂš per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.
SocietĂ e imprese
Ă stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per svolgere le assemblee di societĂ ed enti con modalitĂ âspecialiâ (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza.
Obbligo assicurativo âRischi Catastrofaliâ
Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 marzo 2026 per:
- le piccole e microimprese turistico-ricettive;
- le imprese della pesca e dellâacquacoltura;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Come sempre, il decreto dovrĂ ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
Lâanno volge al termine e, per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di tale regime. Dâaltro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal prossimo 1° gennaio 2026.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni piĂš importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dellâanno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per lâaccesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in societĂ di persone o associazioni professionali.
Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:
- se si âcontrollaâ una societĂ , ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, piĂš del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
- se si è fatturato nei confronti della società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarĂ necessario esaminare lâambito di attivitĂ della societĂ . In particolare, sarĂ importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in societĂ di capitali che esercitano la stessa attivitĂ svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da questâultimo rappresentano piĂš del 50% del reddito totale, non si sarĂ piĂš idonei a beneficiare del regime forfetario.
La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude lâaccesso al regime forfetario. Come giĂ chiarito anche dallâAgenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nellâanno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nellâanno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CPB soggetti ISA: pronti i codici tributo per il versamento dellâimposta sostitutiva
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 dicembre 2025, n. 72/E
I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale e che, per il biennio dâimposta 2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs n. 13/2024), possono adottare il regime di ravvedimento speciale versando lâimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonchĂŠ dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive.
Per consentirne il versamento tramite F24, lâAgenzia delle Entrate, con risoluzione n. 72/E del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo:
- â4089â denominato âRavvedimento anni pregressi di cui allâarticolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 â Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali â Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPBâ;
- â4090â denominato âRavvedimento anni pregressi di cui allâarticolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 â Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali â Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPBâ;
- â4091â denominato âRavvedimento anni pregressi di cui allâarticolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 â Imposta sostitutiva dellâIRAP â Soggetti che hanno aderito al CPBâ.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo â4089â e â4090â sono esposti nella sezione âErarioâ, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a debito versatiâ, con lâindicazione nel campo âAnno di riferimentoâ, dellâanno dâimposta cui si riferisce il versamento, nel formato âAAAAâ.
Il codice tributo â4091â deve essere indicato nella sezione âRegioniâ unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata âTabella T0 – Codici delle regioni e delle Province autonomeâ pubblicata sul sito dellâAgenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a debito versatiâ, con lâindicazione nel campo âAnno di riferimentoâ, dellâanno dâimposta cui si riferisce il versamento, nel formato âAAAAâ.
In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato âNNRRâ, dove âNNâ rappresenta il numero della rata in pagamento e âRRâ indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unâunica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con â0101â.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo giĂ esistenti â1668â, in caso di utilizzo dei codici tributo â4089â e â4090â, e â3805â, in caso di utilizzo del codice â4091â.
In relazione al versamento dellâimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo â4089â.
Nella sezione âContribuenteâ sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo âCodice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareâ è valorizzato con il codice fiscale della societĂ o associazione, unitamente al codice â73â, denominato âContribuente â SocietĂ â, da riportare nel campo âcodice identificativoâ.
In relazione al versamento dellâimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della societĂ o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo â4090â, indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrĂ riferirsi allâintero ammontare dellâimposta dovuta relativo alla societĂ o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
Lâimposta sostitutiva dellâIRAP è sempre versata dalla societĂ o associazione con il codice 4091.
IVA
Verifica “esportatori abituali” per il 2026
Come di consueto i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con lâestero in regime di non imponibilitĂ IVA possono iniziare le prime verifiche sull’opportunitĂ di acquisizione della qualifica di âesportatore abitualeâ.
Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nellâanno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti – cosiddetto plafond “mobile”), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni allâesportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume dâaffari ârettificatoâ (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).
L’esportatore abituale potrĂ utilizzare, nel corso del 2026, il plafond maturato nel 2025 per acquistare beni e servizi in Italia, nonchĂŠ per effettuare importazioni, senza applicazione dellâIVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarĂ necessario predisporre e trasmettere in via telematica allâAgenzia delle Entrate, prima di effettuare l’operazione, una dichiarazione dâintento conformemente al modello approvato dallâAgenzia delle Entrate (provvedimento n. 96911/2020).
VERSAMENTI
Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale allâ1,6%
Ministero dellâEconomia e delle finanze, D.M. 10 dicembre 2025
Il decreto del Ministero dellâEconomia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso dâinteresse legale di cui allâart. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% allâ1,6% in ragione dâanno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:
- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su piĂš annualitĂ locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietĂ ;
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Tassi dâinteresse legale nel tempo:
- dal 01.01.1886 Â Â 4%
- dal 21.04.1942 Â Â 5%
- dal 16.12.1990 Â Â 10%
- dal 01.01.1997 Â Â 5%
- dal 01.01.1999 Â Â 2,50%
- dal 01.01.2001 Â Â 3,50%
- dal 01.01.2002 Â Â 3%
- dal 01.01.2004 Â Â 2,50%
- dal 01.01.2008 Â Â 3%
- dal 01.01.2010 Â Â 1%
- dal 01.01.2011 Â Â 1,50%
- dal 01.01.2012 Â Â 2,50%
- dal 01.01.2014 Â Â 1%
- dal 01.01.2015 Â Â 0,50%
- dal 01.01.2016 Â Â 0,20%
- dal 01.01.2017 Â Â 0,10%
- dal 01.01.2018 Â Â 0,30%
- dal 01.01 2019 Â Â 0,80%
- dal 01.01.2020 Â Â 0,05%
- dal 01.01.2021 Â Â 0,01%
- dal 01.01.2022 Â Â 1,25%
- dal 01.01.2023 Â Â 5,00%
- dal 01.01.2024   2,50%
- dal 01.01.2025 Â Â 2,00%
IMPOSTE SUI REDDITI
DeducibilitĂ compensi amministratori
I compensi agli amministratori di societĂ e di enti sono deducibili nella misura erogata nellâesercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la societĂ , i compensi erogati entro il 12 gennaio dellâanno successivo). Lâapplicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del âprofessionistaâ che fattura compensi di âamministratoreâ: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui lâemolumento entra nella disponibilitĂ del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
IVA
Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilitĂ semplificata 2026
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nellâesercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto lâeventuale regime agevolato adottato nellâesercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicitĂ trimestrale soltanto chi ha rispettato, nellâesercizio precedente, il seguente limite di volume dâaffari:
- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attivitĂ diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dellâammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilitĂ semplificata (salvo la possibilitĂ di optare per il regime di contabilitĂ ordinaria), viene stabilito in:
- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivitĂ .
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime
